Art. 2.
(Ampliamento delle categorie di prestatori di lavoro accessorio nonché dei soggetti autorizzati a raccoglierne la disponibilità).

      1. All'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

          «a) inoccupati e disoccupati;»;

 

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          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7, o alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 che provvedono a iscriverlo nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono una tessera magnetica dalla quale risulta la loro condizione di occupazione».